ORA DI RELIGIONE
26/09/08 - Comunicato stampa dipartimento scuola e formazione Prc. GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE GUADAGNANO DI PIU’: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Una sentenza del Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione per un prolungato atto discriminatorio nei confronti degli insegnanti precari, vincitori di un pubblico concorso ed inseriti regolarmente nelle graduatorie su posto comune, a vantaggio degli insegnanti di religione cattolica (nominati dal Vicariato ed immessi in ruolo senza concorso). A questi ultimi, durante il periodo di precariato, è riservato un trattamento di favore che consiste in un aumento dello stipendio del 2,5% ogni 2 anni. Dopo 8 anni gli insegnanti di religione guadagnano 130 euro netti in più al mese rispetto ad una/un collega che insegna italiano, matematica, scienze,…Il ricorso fatto, e vinto, dalla professoressa Rizzuto di Roma (alla quale è stato riconosciuto un risarcimento di 2.611,35 euro) crea un importante precedente. IL PRC METTE A DISPOSIZIONE DEI PRECARI DELLA SCUOLA CHE VORRANNO VEDERSI RICONOSCIUTO IL MEDESIMO DIRITTO, UN UFFICIO LEGALE PER I RICORSI. Per contatti telefonare alla segreteria del dipartimento nazionale scuola del Prc ai seguenti numeri, 06.44182257 – 06.44182236 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica scuola.prc@rifondazione.it Roma, 25 settembre 2008 Gennaro Loffredo Resp. Naz. Dip. Scuola e Formazione Prc |
4/12/07 Eccovi l'originale. Da notare che i giudizi piuttosto duri |
17/10/07 - Ora di religione. Un commento di Tiziana Ficacci Sembra assurdo gioire per una censura, eppure la risoluzione del Parlamento europeo che mette al bando l’insegnamento del creazionismo quale disciplina scientifica al pari dell’evoluzionismo, dovrebbe essere salutata, specie da chi ha a cuore la crescita dei giovani, con ottimismo. Infatti, la decisione, seppur non vincolante per gli Stati membri, potrebbe accendere la discussione culturale su quanto di più ingiusto viene perpetrato sui bambini e gli adolescenti, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. |
1/10/09 Comitato Nazionale Scuola e Costituzione Roma, 13 settembre 2009 Ai Dirigenti Scolastici OGGETTO: ATTIVITA’ DEI NON AVVALENTISI DELL’I.R.C. Il nostro Comitato è sorto a Roma nel 1986 ,all’indomani dell’entrata in vigore del Nuovo Concordato (1985) per tutelare i diritti di chi non si avvale dell’ Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono numerosi genitori, insegnanti, studenti e cittadini, varie confessioni religiose ( chiese evangeliche, comunità ebraica), associazioni di docenti (FNISM, CIDI), di genitori (CGD) in varie località del territorio nazionale . Innanzitutto occorre far presente che le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi, che ogni intervento dell’amministrazione che riguardi i non avvalentisi deve essere segnalato all’associazione che li tutela, ai sensi della L. 241/90. E’ inaccettabile che i problemi di chi non si avvale vengano sottoposti al parere del Vicariato che è un Ente privato che si occupa dei problemi di chi si avvale, e non alla nostra associazione. • Mancata organizzazione delle attività previste dal modulo ministeriale e scelte dai genitori; • Consegna di moduli di scelta modificati unilateralmente dai Dirigenti scolastici; • Tentativi di convincere i genitori a cambiare la scelta espressa; • Impedimento a cambiare la scelta da un anno all’altro; • Collocazioni orarie dell’IRC che impediscono di usufruire della possibilità di uscita dalla scuola, in particolare nella scuola materna ed elementare; • Svolgimento di atti di culto in orario scolastico. • Diffusione all’interno delle scuola di materiale di “propaganda” a cura del Vicariato. Tale situazione ci costringe a chiarire ancora una volta la normativa in vigore. Al riguardo occorre fare riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, i cui principi fondamentali si possono così sintetizzare: • “i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”; • la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale; • il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione; • la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano; • l’insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione); • la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”; • “lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale..” • “Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza…da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica.” Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato profondamente l’impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un’ottica di “opzionalità”, cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti. Le sentenze prevedono che: 1. il modulo di scelta deve essere rigorosamente quello previsto dal Ministero: allegati D ed E della circolare annuale sulle iscrizioni ; 2. deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in un’altra; 3. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a maggior ragione se questo avviene da un anno all’altro; 4. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, “il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi” e precisa che “il capo d’istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto; 5. le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori): l’esclusione di attività attinenti a materie curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate dal regime di piena facoltatività dell’IRC. L’attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, “quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche” (vedi sentenze della Corte n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992.); 6. la collocazione oraria dovrà permettere a chi non si avvale l’uscita dalla scuola, anche nella materna ed elementare ( non si capisce quale differenza faccia per chi si avvale la collocazione alle prime o ultime ore); 7. il problema della “par condicio” per quanto riguarda la presenza di un ugual numero di docenti in sede di valutazione di cui alla C.M. 316/87 è superato dall’introduzione dello “stato di non obbligo” e dalla presenza di alunni che escono dalla scuola; 9. non è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93). La sentenza, accettata dal Ministro Jervolino e riconosciuta dal Ministro Lombardi (Prot. N. 3084 CM), afferma che a) gli atti di culto, le celebrazioni religiose, le visite pastorali, ecc..non sono né attività scolastiche, né extrascolstiche; b) tali attività non hanno nulla a che fare con l’insegnamento della religione cattolica; c) il fatto più grave e antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico; d) “la facoltà di parteciparvi o meno non elimina il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento dell’attività scolastica, consistente nella soppressione dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività affatto estranea alle finalità della scuola statale” 10. le attività di tutti gli alunni devono essere organizzate dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge e del regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa, con l’obbligo di evitare ogni discriminazione, tenendo presente che l’insegnamento della RC “sarà impartito nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.”; 11.Il Vicariato non ha alcun potere di intervento all’interno delle Istituzioni scolastiche statali, che devono affrontare le problematiche relative alla questione sulla base delle Leggi e sentenze emesse da organi dello Stato italiano; 12. E’ proibita la diffusione all’interno delle scuole di materiale illustrativo riguardante l’insegnamento della religione cattolica, prodotto da Enti e associazioni private. Tale compito è a carico dell’Istituzione scolastica, che deve provvedere contemporaneamente ad informare i genitori sull’offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste per i non avvalentisi. In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici inerenti l’obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali. Ringraziando per l’attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate Comitato Nazionale Scuola e Costituzione Rif. Prof.Antonia Sani – e-mail: massimosani@alice.it ; tel 06.3325448
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15/06/07 - Nel Vicerame catto-talibano del Papa Re il Consiglio di Stato impone di fatto l' ora obbligatoria di religione. Concedendo d' autorità e con validità retroattiva il beneficio dei crediti a chi ha frequentato (e frequenterà) l' ora di religione cattolica (una volta solo facoltativa), tutti gli studenti italiani saranno spinti a frequentarla per essere indottrinati alla fede nella versione cattolica della menzogna globale. Perpetrato un autentico tradimento della Costituzione che riconosce pari dignità a tutte le concezioni filosofiche, religiose e non, a cui si ispirano i cittadini, e ripristinato di fatto l' assurdo concetto della religione cattolica come "unica religione dello Stato" cancellato dal Concordato del 1984 con il totale accordo della chiesa cattolica. Vogliamo ricordare che il Consiglio di Stato (Organo della Repubblica o di una religione ?) defininì il crocifisso come simbolo identitario del Paese, ponendolo addirittura al di sopra dell' unico emblema ufficiale, legittimo e legale dello Stato Italiano : questo !
Dobbiamo prendere atto che il Consiglio di Stato ha usurpato le funzioni dell' Assemblea Costituente che il 31/1/1948 approvò questo unico ed esclusivo emblema, diventato obbligatorio con Decreto Legislativo n. 535 del 5/5/1948 a firma del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. |
15/06/07 - Una sentenza del Consiglio di Stato che tradisce la Costituzione. (Facciamo nostro questo commento di Paolida Carli tratto dalla mailing list di www.resistenzalaica.it) |
Da La Repubblica del 31/05/07
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24/05/07 - Il Comunicato di Antonia Sani L’ Ordinanza 2408 pronunciata dal TAR del Lazio il 23 maggio 2007 segna un buon passo avanti nella difesa della laicità dello Stato e della libertà di coscienza . Il TAR ha accolto favorevolmente ( LEGGI ) il ricorso proposto da numerose associazioni laiche, confessioni religiose, studenti, rappresentati tutti dagli avv.ti Fausto Buccellato e Massimo Luciani , contro l’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007 ( art. 8- credito scolastico, par. 13,14) relativa agli Esami di Stato del corrente anno scolastico. I paragrafi citati, configurando la competenza dei docenti di religione cattolica ad esprimere il proprio voto nell’attribuazione del credito scolastico avrebbero dato luogo a discriminazioni inaccettabili tra gli alunni che non hanno scelto l’insegnamento di religione cattolica, ai quali sarebbero stati riconosciuti crediti di diverso rango e solo sulla base di un loro presunto impegno . Sarebbe stato totalmente stravolto lo “stato di non obbligo” loro riconosciuto dalle famose sentenze 203/89 e 13/91 dalla Corte Costituzionale. Le motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto nell’immediato la richiesta di sospensiva relativa ai paragrafi 13,14 si fondano:
Sono espressioni che apprezziamo profondamente e ci restituiscono la certezza che le nostre battaglie per una scuola laica e democratica non sono vane. per i ricorrenti Antonia Sani (Assoc.Naz. per la Scuola della Repubblica) |
30/04/07 - Aggiornamento a cura di Antonia Sani Premessa: il punteggio dell’Esame di Stato è in centesimi, 100 è il massimo, 60 il minimo. Di questi, max 20 sono della scuola ("credito scolastico") max 45 per gli scritti, max 35 per gli orali. Per attribuire il credito scolastico, agli scrutini prima degli esami si calcola la media dei voti riportati nelle materie alla quale corrisponde un determinato numero di punti di credito; in più sono attribuibili i punti a discrezione del Consiglio di classe compresi nella” banda di oscillazione” prevista dalla normativa. E' su questa discrezione che va a influire il docente di religione cattolica nell’attribuzione del “credito scolastico” dei suoi alunni, benché la sua materia non faccia parte delle materie su cui calcolare la media. Ci sono molti problemi non secondari legati al punteggio che può essere attribuito col “ credito scolastico”. Per es. per borse di studio c'è un minimo, per certe università sopratutto straniere pure, le ammissioni a varie facoltà con quiz pure, infine sopra i 95 punti la commissione d'esame può dare altri punti per raggiungere il max di 100 punti.
Breve cronistoria:
Ricordiamo che è stato stabilito nella revisione citata dell’Intesa che in sede di scrutinio finale il voto dell'insegnante di RC, se determinante, non può valere nel computo dei voti, ma può solo essere messo a verbale come giudizio. Per contrastare con una incisiva azione legale questa situazione occorre far pervenire ad Antonia Sani (Crides) |
29/04/07 - Precisazioni (una lettera di Antonia Sani a Enrico Modigliani per puntualizzare alcune situazioni) Grazie Enrico,
hai fatto tempestivamente un buon lavoro di informazione. Io provvederò a estrapolare la parte richiesta con urgenza dall'avvocato per poter inviare le delghe, in modo da coinvolgere altre associazioni. Ci sono, invece, alcune imprecisioni nell'allegato che riassume la situazione. Capisco che è difficile per chi non è nella scuola essere preciso.....
Comunque te le segnalo, nel caso tu voglia inviare ad altri l'allegato:
1. la "maturità" si chiama ora "Esame di Stato".
I punti a discrezione non sono "liberi" ma previsti in "una banda di oscillazione" determinata
2 Non è "la religione cattolica" che va a influire( in quanto la materia non fa media) ma il docente, al quale è riconosciuto il diritto a pronunciarsi sul credito ( per analogia con quanto avviene negli scrutini).
3. Il" credito formativo" non c'entra in questa fase, in quanto non comporta punteggio. Quello che è grave è che le diverse opzioni di coloro che non fanno religione cattolica sono sottoposte a un diverso regime di valutazione: chi fa l'attività alternativa ha una valutazione nel credito scolastico come chi fa religione, e cioè nell'ambito del Consiglio di classe, chi pratica una sorta di attività individuale non assentandosi dalla scuola, avrà anche lui un credito scolastico,ma non si sa dato come e da chi poiché ogni scuola può decidere diversamente...
Infine, chi esce dalla scuola avrà solo un credito formativo ,se dimostra di aver fatto in quelle ore cose meritevoli, altrimenti nemmeno quello.!!!
Al punto 1 della "Breve cronistoria" aggiungerei dopo" Corte Costit." e dalla revisione dell'' Intesa (DPR 202/1990)"
Non è vero che quello che fa durante l'ora di religione cattolica l'alunno non avvalentisi (che non frequenti un'attività alternativa ) rientri solo nel credito formativo!
Come precisato sopra, chi dimostra di aver fatto qualcosa ( non si sa valutato da chi...)restando nella scuola avrà anche lui diritto al credito scolastico. Se non si riesce a dimostrare che ha fatto qualcosa di valido non avrà nulla...nemmeno il credito formativo.
Il credito formativo va a coloro che uscendo dalla scuola possono dimostrare di aver fatto qualcosa di valido mediante certificazioni. Se non possono certificare niente... non hanno neanche il credito formativo.
Preciserei meglio che lo stato di" non obbligo", chiarito definitivamente nella sent. 13/91 della Corte, prevede esplicitamente anche l'uscita dalla scuola.
E' importante, Enrico, essere estremamente precisi, se no prestiamo il fianco a critiche facili, quanto meno a quella di essere "pressapochisti" ,e ciò porta l'acqua al mulino di Fioroni....
Ti prego di portare le opportune modifiche in tal senso, come invito a farlo coloro che avessero ricevuto il presente comunicato.
Un abbraccio
Antonia
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| 29/04/07 -
Riassunto della situazione:
1- Il ministro Fioroni ha emesso l'allegata Ordinanza Ministeriale n.26 con la quale si tenta ancora una volta di discriminare gli alunni che si presentano alla maturità non avendo scelto di seguire l'insegnamento di religione cattolica (IRC); le conseguenze dell'ordinanza sono riassunte nella nota allegata.
2- venerdì 27/4 alcune associazioni (Tra cui Crides, Scuola e Costituzione, e Democrazia Laica) si sono riunite presso lo studio legale del prof Luciani (v. Bocca di Leone,78- Studio BDL) con l'avv.Togna per studiare l'opportunità di far ricorso al TAR con la massima urgenza nell'intento di far sospendere l'applicazione dell' Ordinanza prima che si riuniscano i Consigli di Classe delle scuole superiori (15 maggio). Il ricorso potrà aver successo quanto più saranno qualificate le deleghe che perverranno allo Studio Legale entro un termine brevissimo (4 maggio, massimo 5 maggio):
a) alunni maggiorenni che rischiano di essere danneggiati dall'applicazione dell' OM; Genitori di alunni minorenni; Associazioni di insegnanti; Sindacati di categoria.
b) Rappresentanti ufficiali delle minoranze religiose presenti in Italia;
c) Associazioni che abbiano nel loro statuto la difesa della laicità delle istituzioni; la difesa della parità di diritti dei cittadini; ecc.
per il punto c) occorre far pervenire ad Antonia Sani (Crides) ( massimosani@alice.it), che si è assunta il compito di raccogliere le adesioni da far pervenire alla Studio Legale, i seguenti dati via e-mail:
Nome dell' associazione, Codice Fiscale, indirizzo, e-mail (o fax), nome del Presidente ( o di altro legale rappresentante autorizzato) , copia dello Statuto o estratto del medesimo dal quale si evinca lo scopo associativo di difesa della laicita o simile. ( Lo Studio Legale invierà poi per posta la delega da firmare in originale)
3- Altra iniziativa è quella di promuovere la presentazione di interrogazione (di cui è allegato il possibile testo) che sarebbe opportuno fosse sottoscritta da parlamentari di diverse posizioni. (Già i senatori di Rif. Com.Capelli, Gagliardi e Gaggio Giuliani ne hanno presentato una analoga ).
I tempi sono strettissimi ed è necessario contattare tutte le associazioni laiche ( a qualsiasi consulta aderiscano!!!)
Cari saluti
Enrico Modigliani
ORDINANZA MINISTERIALE N.26 Prot.2578 del 15-3-2007 Premessa: il punteggio della maturità è in centesimi, 100 è il massimo, 60 il minimo. Di questi, max 20 sono della scuola ("credito scolastico") max 45 per gli scritti, max 35 per gli orali. Per attribuire il credito scolastico, agli scrutini prima degli esami si calcola la media matematica delle materie più qualche punto a discrezione. E' su questa discrezione che va a influire la religione cattolica (RC). Su questa parte discrezionale può influire in modo secondario il "credito formativo" (attività svolte fuori dalla scuola, quella attribuibile secondo l'ordinanza del Ministro Fioroni a quelli che escono da scuola durante RC). Ci sono molti problemi non secondari. Per es. per borse di studio c'è un minimo, per certe università sopratutto straniere pure, le ammissioni a varie facoltà con quiz pure, infine sopra i 95 punti la commissione d'esame può dare altri punti. Breve cronistoria: 1) dal 1985 (Nuovo Concordato) a oggi sono state innumerevoli le "incursioni" tentate per svuotare di contenuto il concetto che "l'insegnamento di religione cattolica (Irc) non deve essere in alcun modo discriminante", tutte puntualmente sventate dal TAR e dalla Corte Costituzionale. Ricordiamoo che è stato già stabilito che in sede di scrutinio il voto dell'insegnante di RC, se determinante, non può valere ma può solo essere messo a verbale. Nell'Ordinanza questa norma non solo non è richiamata, ma appare addirittura aggirata per cui è evidente la discriminazione tra chi si avvale e chi no. INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Al Ministro per la Pubblica Istruzione Premesso che
per l’Esame di Stato dell’a.s.2006-2007;
relativo al “credito scolastico” elementi configuranti discriminazioni nell’attribuzione del credito tra coloro che frequentano l’irc o un’attività alternativa (peraltro raramente possibile nella realtà delle scuole) e coloro che non avvalendosi dell’IRC scelgono le altre opzioni consentite (“studio individuale” o “non presenza durante l’ora di religione cattolica nei locali scolatici);
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29/04/07 Giovanni Gentile, ministro del neonato governo Mussolini del 1922 voleva dare più peso all’insegnamento cattolico nella scuola fascista. Un obbiettivo da realizzare mediante qualche piccolo espediente burocratico, rivendicato da lui stesso con orgoglio: “Mentre oggi si prescrive che basta che un certo numero di padri di famiglia si trovino d’accordo nel farne precisa richiesta, tale prescrizione dovrà essere rovesciata nel senso che l’insegnamento religioso sarà obbligatorio: soltanto quei padri di famiglia i quali vorranno provvedere da sé all’educazione religiosa dei loro figlioli dovranno presentare una motivata domanda d’esenzione”. Poi l’insegnamento religioso fu esteso nelle scuole di ogni ordine e grado. Era l’effetto del Concordato fascista del 1929. Riaffermato, anche se rivisitato, nel 1984. Questa volta era Bettino Craxi ad offrire al mondo clericale l’occasione per riconquistare il terreno perduto a seguito del grande processo di emancipazione politico-sociale degli anni ’70. In questa occasione la salvaguardia dell’insegnamento della religione cattolica veniva trovata nella formula: curricolare nell’orario e facoltativo nella scelta, che di fatto garantisce ancora oggi la presenza di un insegnante di religione cattolica per classe. Anche nel caso sia un solo studente a frequentare le sue lezioni. Per salvaguardare il diritto di non servirsi di questa ora confessionale si è dovuto far ricorso alla Magistratura. C’è stato un susseguirsi di sentenze e contro sentenze, fino all’intervento della Corte Costituzionale, che ha finalmente stabilito che gli studenti possono legittimamente non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, né di altro insegnamento ad essa alternativo. Ricordiamo in particolare, che la sentenza dell’89 afferma che “la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno”. E quella del 91 ribadisce di “non rendere equivalenti o alternativi l’insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’interno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come la libertà religiosa”. In nome del supremo principio della laicità dello Stato, pertanto, gli studenti che non optavano per la religione cattolica o per studi alternativi finalmente non erano più sequestrati a scuola. Intanto zelanti cattolici non demordevano con le loro pressioni su alunni e genitori per indirizzare all’insegnamento della religione cattolica, o quanto meno far sì che gli studenti non lasciassero le mura scolastiche. E tutti costoro sembravano aver avuto la meglio. Tuttavia, col passare degli anni, il numero dei ragazzi che frequentavano l’insegnamento religioso sono lentamente, ma progressivamente diminuiti. Fino a ribaltare in molti casi i rapporti numerici: se prima quelli che non seguivano l’ora di religione erano uno, due o tre per classe, oggi in molte realtà è l’esatto contrario. In particolare nella scuola superiore delle grandi città. Che fare? Ecco allora il ricorso all’espediente burocratico per dare peso al giudizio dell’insegnante di religione cattolica in occasione dello scrutinio finale. Tentativi falliti, visto che già nei DPR: 751/1985 e 202/1990, che regolano le intese tra Stato Italiano e Vaticano, si prevede che l’insegnante di religione stili una nota informativa a parte. E, in occasione della delibera di promozione o bocciatura, il suo voto non può essere determinante. Ma i funzionari ligi alle gerarchie vaticane non si sono certo arresi. Così hanno cercato di utilizzare il sistema dei crediti che il nuovo esame di maturità introduce per far contare il giudizio dell’insegnante di religione cattolica. Ma, di fronte alla questione della discriminazione che si veniva a creare ancora una volta per quanti non si avvalgono della religione cattolica, né di una materia alternativa, anche una cattolica coriacea come la Moratti doveva fare buon viso. L’incremento di credito è ben poca cosa. Un piccolo incremento sulla media. Ma poiché potrebbe essere utile, anche Fioroni sta tentando di trovare l’espediente per vincolare gli studenti a frequentare l’insegnamento di religione cattolica, aggirando il principio di non discriminazione della sentenza della Corte Costituzionale. E ci prova con l’ O.M datata 15 marzo 2007, che all’art. 8. 14 prevede l’incremento credito anche per quanti scelgono lo studio individuale, oppure decidono di uscire da scuola. Purché siano in grado di certificare la crescita culturale da loro realizzata in queste occasioni. Siamo al paradosso logico (o di fede, avrebbe detto Kierkegaard)! Fatto sta che, di espediente in espediente, da Gentile a Fioroni, l’ora di religione sembrerebbe proprio una storia infinita. E diciamolo, anche un po’ ridicola. Una storia a cui si potrebbe mettere la parola fine rafforzando la laicità dello Stato. E forse, non sarebbe il caso di abolire il Concordato?..a volte si indovina”. Maria Mantello |
26/4/’07 – Ora di religione, un abuso continuo La CGIL scuola ha inviato in rete una lettera a tutti i docenti per metterli in guardia su una impudente offensiva degli insegnanti di religione. Nel sito del sindacato si legge: “ci giunge notizia che anche per improvvido intervento di qualche Tar, seguito da qualche zelante direttore generale, in talune circostanze non viene correttamente applicata la normativa da parte dei consigli di classe in materia di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento cattolico”. Infatti i professori di religione sbertucciando le leggi, usano sempre più spesso il proprio giudizio per fare media come i loro colleghi. Non essendoci dati sulla materia la posizione della Cgil potrebbe essere definita una sorta di “guerra preventiva”,comprensibile visto il sussiego al clericalismo del ministro dell’Istruzione e il nuovo clima politico che si sta configurando con lo smantellamento della Quercia (certo non era un gran baluardo nonostante la nodosità dell’albero prescelto qualche anno fa). |
20/11/06 - Ore di libertà. (di Tiziana Ficacci) L’insegnamento della religione nella scuola pubblica è probabilmente lo sfregio più grave imposto dal Concordato. Per il necessario confronto fra quanto sostenuto da Tiziana e la posizione di NO GOD pubblichiamo di seguito il nostro commento del 18/11/06 su un episodio di attualità. |
| CONCORDATO
L'ora di religione, una storia infinita ANTONIA SANI* Il 16 dicembre 1985 veniva emanato il Dpr 751, la storica Intesa Falcucci-Poletti attuativa del nuovo regime concordatario per l'insegnamento della religione cattolica (Irc) nelle scuole statali e degli Enti locali. Sono trascorsi venti anni e possiamo tranquillamente affermare che il disegno dei due strateghi ha dato i frutti da loro auspicati : il nuovo status dell'Irc, divenuto da obbligatorio «facoltativo» - uno degli aspetti più innovativi del Concordato del 1984 - può dirsi oggi sostanzialmente vanificato, nonostante continuino le denunce delle discriminazioni subite da parte di chi non si arrende. Con la decisione di mantenere l'Irc all'interno dell'orario obbligatorio si neutralizzava sul nascere la portata del nuovo principio della facoltatività. Della trappola si resero immediatamente conto genitori, insegnanti, studenti, uomini e donne del Parlamento. L'onorevole Falcucci, in quel caso più ministro del Vaticano che della Repubblica italiana, corse ai ripari. Fu escogitato il marchingegno dell'attività alternativa: chi non frequentava l'Irc avrebbe dovuto in quell'ora seguire un'attività «formativa». La Camera con una mozione (1986) sostenne quella posizione, prevedendo addirittura un'alternativa «certa»: l'Irc da facoltativo veniva così trasformato in opzionale. Nacque un forte movimento di contestazione. La questione approdò alla Corte costituzionale che con due importanti sentenze (203/1989; 13/1991), nel rispetto del principio di non discriminazione riconobbe lo stato di assoluto non obbligo di coloro che non scelgono l'Irc. Ma né la Corte, né tantomeno i vari governi ardirono trarre le debite conseguenze: l'alunno/a che non si avvale ha tutti i diritti, da quello di non fare nulla fino a quello di uscire dall'edificio scolastico durante l'Irc... purché non sia l'Irc a uscire dall'orario scolastico obbligatorio. E la storia infinita continua. La riforma Moratti, pur prevedendo un'area facoltativa, mantiene saldamente l'Irc all'interno dell'orario obbligatorio; sono stati immessi in ruolo migliaia di insegnanti su questo insegnamento facoltativo e confessionale; nelle recenti disposizioni sul portfolio delle competenze si prevede la presenza del giudizio in Irc o in un'attività alternativa, violando contemporaneamente il Testo unico della legislazione scolastica che stabilisce la compilazione di una nota a parte per l'Irc, e le sentenze della Corte costituzionale sullo stato di non obbligo di chi non si avvale. Ma se da parte del Miur il mantenimento dell'Irc nell'orario obbligatorio può configurarsi come un vero e proprio pedaggio da pagare al Vaticano in vista di sostegni elettorali, va anche detto che una parte di quel mondo laico attento al rispetto dei diritti delle minoranze e della libertà di coscienza tende oggi a ripiegare nei confronti della battaglia condotta per anni, rivolgendo un interesse prioritario a prospettive, peraltro già latenti, tutte iscritte nell'orizzonte di un pluralismo religioso in sintonia con la confusione oggi dilagante tra identità e religione. Si affida un'importanza taumaturgica alla storia delle religioni, come introdurre lo studio della Bibbia nelle scuole, come prevedere l'ingresso in esse di una pluralità di insegnamenti religiosi; l'esposizione del crocifisso viene ritenuta positiva se accompagnata da simboli di altre confessioni religiose. Sempre più spesso, anche a sinistra, si propone come laicità l'educazione alla multiculturalità, che certo ne rappresenta un aspetto significativo, ma non coglie il senso profondo della laicità dello Stato e della scuola come luogo della libertà delle coscienze da condizionamenti esercitati in nome di entità soprannaturali, del pari rispetto nei confronti di coloro che non praticano alcun credo religioso. E poiché è opinione dominante, veicolata senza quasi distinzione dai media, che i valori passano ai giovani solo attraverso la famiglia e le religioni (occidentali), si affollino pure di religiosità gli orari scolastici, sotto il manto ecumenico della religione di maggioranza. La costruzione di Falcucci e Poletti sta dando frutti più copiosi di quanto nel clima di allora fosse dato prevedere. *del Comitato nazionale Scuola e Costituzione Il Manifesto, martedì, 20 dicembre 2005 |
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16/12/05
- L'ora di religione |
| 8/12/05 LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA PORTFOLIO: l’insegnamento della religione cattolica è nuovamente obbligatorio ? In coerenza con l’intero impianto della c.d. riforma Motatti la recente CM n. 84/05 relativa al portfolio aggiunge ulteriori elementi di stravolgimento dei principi costituzionali; già con il D.Lgs. n. 59/04 relativo al I ciclo dell’istruzione il Governo aveva palesemente violato la Costituzione sia per le interferenze in ambito riservato all’autonomia scolastica ed alla libertà di insegnamento sia per la ambigua collocazione dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito del monte ore obbligatorio. Con la CM n. 84/05 tale tendenziale ricollocazione dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito degli insegnamenti obbligatori opzionali con le attività alternative è più chiaramente delineata; difatti alla CM n. 84 il Ministro ha allegato il modello del portfolio che, nella parte della valutazione, prevede l’insegnamento della religione cattolica tra gli "insegnamenti obbligatori opzionali" in alternativa alle "attività alternative all’insegnamento della religione cattolica". In tale modo il Ministro ha arbitrariamente trasformato l’insegnamento della religione cattolica che deve essere un insegnamento facoltativo in un insegnamento "obbligatorio opzionale"; sarebbe pertanto reintrodotta l’obbligatorietà della opzione tra l’IRC o le attività alternative. Si deve però ricordare al Ministro che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, dopo avere ribadito il principio supremo della laicità dello Stato, ha precisato che "la previsione come obbligatorietà di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, ... Per quanti decidono di non avvalersene l’alternativa è uno "stato di non obbligo". Con successiva sentenza (n. 13 del 1991) la Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato che "lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibilità, la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola". Quindi l’IRC non può essere un insegnamento "obbligatorio opzionale", ma deve essere un insegnamento facoltativo che si aggiunge agli insegnamenti obbligatori, ma con la piena libertà di sceglierla o meno e senza obbligo di opzioni alternative. La scheda proposta dal Ministro è quindi illegittima e se tale formulazione è conseguente alla collocazione dell’IRC nell’ambito del monte ore obbligatorie, anche il decreto legislativo n. 59/04 è per tale motivo illegittimo per contrasto con la Costituzione che non consente che l’IRC possa essere incluso tra gli insegnamenti obbligatori, sia pure con opzione di attività alternativa. Ma il modello proposto dal Ministero è pure illegittimo perchè la normativa vigente e precisamente l’art. 309 del D.Lgs. n. 297/94 stabilisce: "Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatto a cura del docente e comunicato alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae". Quindi la valutazione dell’IRC non può essere inserita nel portfolio, ma deve essere "comunicata" a parte alla famiglia. La scelta o meno dell’IRC in quanto attiene alla libertà di coscienza non può essere in alcun modo condizionata e, tanto meno, divulgata. La citata norma del D. Leg.vo n. 297/94 è una notma speciale relativa ad un insegnamento "speciale" che non può essere abrogata da una normativa generale sulla valutazione e sul portfolio; detta norma può essere abrogata soltanto da un’altra norma speciale. La previsione pertanto dell’insegnamento dell’IRC e delle attività alternative nel portfolio è quindi illegittima. Stante le suindicate illegittimità è fuor di dubbio che il modello predisposto dal Ministero debba essere ritirato o comunque modificato; si deve peraltro rilevare che la CM n. 84 prevede espressamente la possibilità di "opportuni adattamenti"; l’eliminazione degli aspetti più evidenti di illegittimità, come quelli relativi all’IRC, si deve ritenere pertanto possibile al fine di evitare possibili impugnative; gli organi collegiali della scuola (collegi dei docenti o in subordine consigli di classe) possono modificare il modello, eliminando i riferimenti all’IRC ed alle attività alternative. In ogni caso, ove il Ministro non provveda all’immediato ritiro di detto modello, l’Associazione "Per la scuola della Repubblica"che ha già impugnato, anche per tale motivo, il D. Lgs. n. 59/04, intende impugnare la CM n. 84 ed è a disposizione per fornire l’assistenza necessaria per l’impugnativa di tutti gli atti delle scuole che dovessero continuare a collocare l’IRC nell’ambito degli insegnamenti obbligatori opzionali. L’IRC deve essere un insegnamento facoltativo e su tale aspetto non si può transigere. . Ass. " La scuola della Repubblica" |
| Un
nostro concittadino che non voleva far frequentare al figlio l'ora di
religione si è trovato costretto e cedere grazie alle normative catto-talibane che regolano l'istruzione scolastica del nostro del nostro Paese |
22/09/05 Caro Giulio """""""""""""""""""""""""" Sinceramente ci aspettavamo un trattamento meno frustante, come per esempio una attività alternativa, ma così non è stato, e ciò non fa altro che confermare che l’Italia è ancora un Paese poco Europeo. Anche se avremmo preferito
2 ore di Inglese, lungi da noi imporre ideali od ideologie che un bambino
così piccolo non può comprendere, per questo la pregherei
di inserirlo nel ciclo di lezioni su menzionato Chissà se
gli parleranno delle radici cristiane dell'italia e dell'Europa, comprese
le crociate, i Catari, le inquisizioni Spagnole e Romane, di Giordano
Bruno e di Galilei...... Questa la lettera che NO GOD aveva scritto il 21 settembre in risposta al messaggio (più sotto) del nostro amico Giuseppe Gasparini
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